SOGGETTI OBBLIGATI DIRITTO ANNUALE: PRINCIPI GENERALI

Il versamento del diritto annuale è un obbligo per tutti i soggetti che risultano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA). L'obbligo di pagamento sussiste anche per le società che si trovano in stato di liquidazione e per le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale della propria attività, non hanno ancora provveduto a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese.

Non sono tenuti al versamento del diritto annuale i liberi professionisti e i soggetti titolari di sola partita IVA che non siano iscritti al Registro delle Imprese né annotati nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Sono previsti i seguenti casi di esonero dal pagamento del diritto annuale (l'elenco non è da considerarsi esaustivo):

  • imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
  • cooperative sciolte d’ufficio dall’Autorità Governativa, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.;
  • imprese individuali la cui attività sia cessata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a patto che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • società che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la domanda di cancellazione sia stata inoltrata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • start-up innovative e incubatori certificati, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
     

START-UP E PMI INNOVATIVE

Le start-up innovative beneficiano dell'esenzione dal versamento del Diritto annuale a partire dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Tale esenzione è valida a condizione che la start-up mantenga i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di iscrizione nella suddetta sezione speciale. Al venir meno dei requisiti o alla scadenza del quinquennio, l'obbligo di versamento del Diritto annuale viene ripristinato secondo le modalità ordinarie.

Diversamente, le PMI innovative sono tenute al pagamento del Diritto annuale anche qualora risultino iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
 

DIRITTO ANNUALE PER UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Il versamento del diritto annuale è dovuto per ogni singola unità locale presente sul territorio nazionale, in favore della Camera di Commercio competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero che dispongono di dislocamenti in Italia.

Per i soggetti collettivi iscritti alla sezione ordinaria, è previsto il versamento, per ciascuna unità locale che risulti già iscritta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, di un importo corrispondente al 20% di quanto dovuto per la sede principale. Tale importo non può comunque superare il tetto massimo di 120,00 euro per ogni unità. Qualora si tratti della prima iscrizione di un'unità locale, l'importo da corrispondere è stabilito in misura fissa.

Per le imprese che appartengono alla sezione speciale, il diritto annuale per ogni unità locale è determinato in misura fissa. Questa regola si applica sia alle unità locali già esistenti al 1° gennaio, sia a quelle di nuova iscrizione.

Non è previsto l'obbligo di versamento del diritto annuale for le unità locali che fanno capo a soggetti iscritti unicamente al REA (ad esempio, associazioni, fondazioni, enti religiosi). Per tali soggetti, è richiesto unicamente il pagamento di un diritto fisso per la sede, quantificato in 18,00 euro, a prescindere dal numero di unità locali dichiarate.

L'obbligo di versamento del diritto annuale sussiste anche per le unità locali, le sedi secondarie e gli uffici di rappresentanza situati in Italia, appartenenti a imprese con sede principale all'estero, a condizione che siano iscritti al REA. L'importo per queste entità è stabilito in misura fissa e non è calcolato in modo proporzionale.

Le società con sede legale in Italia non sono tenute al versamento del diritto annuale per le proprie unità locali e sedi secondarie ubicate all'estero.

Ultima modifica
Mer, 01/07/2026 - 13:11