PRESCRIZIONE E DECADENZA

Il credito relativo al Diritto Annuale è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile, in assenza di disposizioni normative specifiche che derogano a tale principio. La decorrenza del termine ha inizio dalla data di maturazione di ciascuna annualità. Il corso della prescrizione può essere interrotto da atti specifici, quali la notifica di una cartella esattoriale; in tal caso, un nuovo periodo di 10 anni ricomincia a decorrere da capo.

Per la sanzione, il diritto alla riscossione si prescrive entro cinque anni dalla notifica dell’atto di irrogazione. Lo stesso atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. L’eventuale impugnazione del provvedimento interrompe il decorso del termine di prescrizione.

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Mer, 01/07/2026 - 13:13