Visti per l’estero ( Visto poteri di firma, visto per deposito, legalizzazione delle firme)
Con la Circolare n. 62321 del 18 marzo 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato "Nuove Disposizioni per il rilascio dei Certificati di Origine e dei Visti per l’estero".
- Visto poteri di firma
Il visto poteri di firma consiste nell'attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero, in base alle informazioni contenute e verificabili nel Registro Imprese o da atti notarili presentati in Camera di Commercio.
Il Visto poteri di firma si appone su dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore (fatture di esportazione, dichiarazioni rese dall'impresa su carta intestata e firmate da legale rappresentante o da un procuratore con poteri di firma per l'estero, atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessaria ad assolvere richieste di Autorità estere, es. contratto con cliente estero).Il visto non viene apposto su dichiarazioni discriminatorie, lettere di invito per cittadini di Paesi terzi, richieste di visto d'affari o dichiarazioni sull'origine non accompagnate da un certificato di origine coerente.
ATTENZIONE: il visto non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti.
- Costo: diritti di segreteria pari a € 3,00 per documento.
- Modulistica: è possibile scaricare il modello dall'apposita pagina di modulistica
- Visto per deposito
Il visto per deposito è apposto, su richiesta delle imprese esportatrici, su documenti emessi da Organismi o Enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali...). Copia del documento è conservato agli atti della Camera di commercio.
- Costo: diritti di segreteria pari a € 3,00 per documento.
- Modulistica: è possibile scaricare il modello dall'apposita pagina di modulistica
- Legalizzazione di firma su documenti per l’esportazione (ex-Upica)
Qualora il Paese di destinazione della merce lo richieda, sui documenti per l’esportazione (certificato di origine, fatture…) può essere apposto il visto di legalizzazione di firma (ex visto UPICA) del funzionario della Camera di Commercio che ha sottoscritto l’attestazione.
È una procedura richiesta da numerosi Consolati e Ambasciate estere in Italia, specialmente dei Paesi Arabi, per garantire l'autenticità della firma del funzionario della Camera di Commercio apposta sul documento (in genere un Certificato di Origine o una fattura) utilizzati per l'estero.
Il visto consiste in una legalizzazione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta sui documenti per l'esportazione da altro funzionario della Camera di Commercio.
- Costo: diritti di segreteria pari a € 3,00 per documento.
ATTENZIONE: La legalizzazione ex-UPICA riguarda la firma camerale. L'Apostille (per i Paesi della Convenzione dell'Aja) o la legalizzazione diplomatica sono procedure diverse, di competenza della Prefettura o della Procura della Repubblica.
