CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI

Esistono specifiche circostanze in cui le irregolarità nel pagamento del Diritto Annuale non sono soggette all'applicazione di sanzioni. Tali situazioni includono:

  • versamento a una Camera di commercio non competente: qualora il pagamento del tributo sia stato erroneamente indirizzato a una Camera di Commercio diversa da quella di competenza territoriale, non si applica alcuna sanzione, a condizione che l'importo del Diritto Annuale sia stato corrisposto per intero e nel rispetto dei termini previsti;
  • importi minimi: non si procede all’avvio di contestazioni, all’irrogazione di sanzioni né all’iscrizione diretta a ruolo quando l’ammontare complessivamente dovuto dall’impresa, comprensivo di diritto, sanzioni e interessi, è pari o inferiore a euro 5,00.

La competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative spetta alla Camera di commercio presso la quale l'impresa risulta avere la propria sede legale. Tale riferimento viene individuato al 1° gennaio di ogni anno o, per le imprese costituite in data successiva, al momento della loro iscrizione.
La disciplina sanzionatoria in materia di versamento del Diritto Annuale è regolamentata dal D.M. n. 54 del 27 gennaio 2005.

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Mer, 01/07/2026 - 13:12