IRREGOLARITÀ NEL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
PAGAMENTO TARDIVO
Il versamento del Diritto annuale è qualificato come tardivo se viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista. Tale definizione è stabilita dall'art. 3 del D.M. 54 del 27/01/2005.
In base al medesimo D.M. 54 del 27/01/2005, art. 3, qualora il pagamento, sia esso totale o parziale, avvenga con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza, esso viene considerato omesso per la parte non corrisposta.
OMESSO PAGAMENTO
La fattispecie di omesso pagamento del Diritto annuale si configura nelle seguenti circostanze:
- il versamento non risulta eseguito;
- il versamento viene effettuato nella sua interezza con un ritardo che eccede i 30 giorni dalla scadenza;
- in presenza di un versamento parziale, l'omissione si riferisce alla quota di importo non saldata.
MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE
È possibile sanare la violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, purché la regolarizzazione avvenga prima della notifica di un atto di accertamento.
Per ritardi superiori a un anno, è necessario contattare l'Ufficio Diritto Annuale tramite i Servizi on line.
VIOLAZIONI REITERATE: LA RECIDIVA
In caso di violazioni ripetute in materia di diritto annuale, trova applicazione l’istituto della recidiva, previsto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. La recidiva determina un aumento della sanzione, la cui misura varia in funzione delle violazioni commesse nei tre anni precedenti e della gravità delle irregolarità riscontrate.
