RISCOSSIONE COATTIVA

Entro cinque anni dalla scadenza del tributo si dà l'avvio della riscossione coattiva del tributo elaborando il ruolo per gli omessi, tardivi o incompleti versamenti.
La procedura, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di mancato pagamento, si procede alla riscossione forzata mediante iscrizione a ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Camera di commercio può effettuare l’iscrizione a ruolo anche senza preventiva contestazione.
 

CONTENUTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento relativa al diritto annuale riporta diverse informazioni, di seguito descritte con riferimento alle pagine principali del documento.
 

Prima pagina:

  • numero identificativo della cartella;
  • dati anagrafici del contribuente;
  • periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione;
  • ammontare totale da versare;
  • termine ultimo per il pagamento.
     

Seconda pagina:

  • istruzioni sulle modalità di pagamento;
  • indicazioni per la presentazione di una domanda di rateizzazione;
  • procedura per la sospensione della riscossione;
  • informazioni su come presentare ricorso.
     

Quinta pagina:

  • specifica analitica degli importi, comprensiva di Diritto annuale, sanzioni ed interessi;
  • indicazione dell'ente creditore che ha richiesto l'iscrizione a ruolo;
  • comunicazioni da parte della Camera di Commercio.
     

RICORSO CONTRO CARTELLA ESATTORIALE DEL DIRITTO ANNUALE

Contro la cartella di pagamento relativa al diritto annuale è possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Nel calcolo del termine occorre tenere conto anche della sospensione feriale dei termini, prevista dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
 

CONTENUTO E NOTIFICA DEL RICORSO

Il ricorso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 546/1992. La notifica alla Camera di commercio deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, mediante invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dedicato, specificando che l’atto è destinato all’U.O. Diritti.
 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Successivamente alla notifica, il soggetto ricorrente è tenuto a costituirsi in giudizio. Tale adempimento deve essere perfezionato entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, depositando l'atto presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado attraverso modalità esclusivamente telematiche. La mancata costituzione in giudizio nei termini indicati può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.

Ultima modifica
Mer, 01/07/2026 - 13:13