IMPRESE GIÀ ISCRITTE O ANNOTATE AL 1° GENNAIO

Per le imprese che risultano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio, il versamento del Diritto annuale deve essere effettuato entro il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
 

PROROGHE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Qualsiasi proroga concessa a livello nazionale per il versamento delle imposte sui redditi si estende automaticamente anche alla scadenza del Diritto annuale, senza che sia richiesta alcuna comunicazione aggiuntiva. È inoltre possibile posticipare il versamento di 30 giorni rispetto alla scadenza ordinaria, provvedendo all'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
 

IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE IN CORSO D'ANNO

Per le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel corso dell'anno, il pagamento del Diritto annuale può avvenire secondo due modalità:

  • in concomitanza con la presentazione della domanda di iscrizione;
  • entro 30 giorni dalla data della domanda, tramite il modello F24.
     

CASI PARTICOLARI: ESERCIZI SOCIALI DI DURATA SUPERIORE A 12 MESI

Sono previste modalità di versamento specifiche per le società il cui esercizio sociale ha una durata superiore ai 12 mesi.

A titolo esemplificativo, si consideri il caso di una società iscritta a settembre 2023 che, in sede di costituzione, stabilisce un primo esercizio sociale con chiusura posticipata a dicembre 2024:

  • all'atto dell'iscrizione, è tenuta a versare il Diritto annuale in misura fissa, corrispondente a € 120,00;
  • entro il termine di pagamento del Diritto annuale 2024 (fissato al 30 giugno), deve essere versato un importo identico a quello corrisposto al momento dell'iscrizione, adeguato sulla base delle misure stabilite per l'anno 2024. Tale procedura è necessaria in quanto il primo esercizio non è ancora concluso e, di conseguenza, non è disponibile una base imponibile per il calcolo del tributo;
  • nel mese di giugno 2025 dovrà essere effettuato il versamento del diritto annuale relativo all’anno 2025. L’importo sarà determinato sulla base dell’intero fatturato realizzato dalla data di costituzione dell’impresa fino alla chiusura del primo esercizio sociale.
     

CASI PARTICOLARI: APPROVAZIONE DEL BILANCIO OLTRE I TERMINI ORDINARI

Per le imprese che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento del diritto annuale deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione del bilancio.

Qualora, invece, l'approvazione del bilancio non avvenga entro i termini stabiliti, il pagamento è da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'approvazione sarebbe dovuta avvenire.
 

CASI PARTICOLARI: SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

I soggetti tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), e in precedenza degli studi di settore, possono usufruire di un differimento dei termini di versamento. Tale possibilità è subordinata all'emanazione di apposite disposizioni normative annuali. In presenza di tali proroghe, anche la scadenza per il pagamento del diritto annuale è allineata a quella fissata dalla normativa fiscale per i soggetti ISA.
 

CASI PARTICOLARI: TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso in cui un'impresa trasferisca la propria sede legale in un'altra provincia nel corso dell'anno, il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio presso la quale l'impresa risultava iscritta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nessun importo è dovuto, per l'anno del trasferimento, alla Camera di Commercio della provincia di destinazione. L'obbligo di versamento a favore della nuova Camera di Commercio decorrerà dall'anno successivo a quello del trasferimento.
 

Ultima modifica
Mer, 01/07/2026 - 13:11