Il ravvedimento operoso costituisce uno strumento tributario attraverso il quale è possibile sanare in modo spontaneo le inadempienze concernenti il Diritto Annuale. Tali violazioni includono:

  • versamento omesso;
  • versamento insufficiente;
  • versamento tardivo.
     

La procedura di regolarizzazione deve essere completata entro i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente. Essa implica il versamento dei seguenti importi:

  • l'importo del Diritto annuale originariamente dovuto;
  • gli interessi;
  • una sanzione calcolata in misura ridotta, in base alle dispositions normative applicabili.

Le imprese che non abbiano provveduto al pagamento del Diritto annuale entro la scadenza prevista hanno la facoltà di sanare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso. Le modalità per il calcolo e il versamento degli importi dovuti sono soggette a variazioni in funzione del ritardo accumulato rispetto alla scadenza originale, poiché la misura della riduzione applicata alla sanzione è direttamente correlata al momento in cui si effettua la regolarizzazione.
Se il versamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario previsto for il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette, si applica una sanzione del 0,4% da sommare al diritto dovuto.
 

RAVVEDIMENTO BREVE: (ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA)

Per la regolarizzazione della posizione effettuata entro 30 giorni dal termine previsto, è necessario che il contribuente provveda al versamento dei seguenti importi:

  • l'ammontare del Diritto annuale dovuto e non corrisposto (o versato in misura parziale);
  • una sanzione ridotta pari al 3,75%, calcolata sull'importo del diritto non pagato nei termini;
  • gli interessi legali, computati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno della scadenza fino a quello del saldo effettivo.
     

(ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA)

Qualora la regolarizzazione avvenga nel periodo compreso tra il 31° giorno e un anno dalla scadenza, gli importi da corrispondere sono:

  • l'ammontare del Diritto annuale dovuto e non corrisposto (o versato in misura parziale);
  • una sanzione ridotta pari al 6%, calcolata sull'importo del diritto non pagato nei termini;
  • gli interessi legali, computati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno della scadenza fino a quello del saldo effettivo.
     

RAVVEDIMENTO LUNGO (OLTRE L’ANNO DALLA SCADENZA PRIMA DELL’EMISSIONE DEL RUOLO)

Decorso un anno dalla scadenza e fino alla notifica della cartella di pagamento, gli importi da corrispondere sono:

  • l'ammontare del Diritto annuale dovuto e non corrisposto (o versato in misura parziale);
  • una sanzione pari al 30%, calcolata sull'importo del diritto non pagato nei termini;
  • gli interessi legali, computati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno della scadenza fino a quello del saldo effettivo.
     

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento per avvalersi del ravvedimento operoso si effettua tramite il modello F24, compilando la sezione "IMU e altri Tributi Locali" e utilizzando i codici tributo specifici:

  • 3850 per il tributo (Diritto annuale);
  • 3851 per gli interessi;
  • 3852 per la sanzione.

Si precisa che nel campo "anno di riferimento" del modello deve essere indicato l'anno di competenza del tributo omesso, e non l'anno in cui si esegue il pagamento.
Il perfezionamento del ravvedimento richiede che il versamento del diritto annuale, della sanzione in misura ridotta e degli interessi sia eseguito contestualmente.
 

VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE PER L'ANNO 2026

Tramite il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, è stata modificata la misura del saggio degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 del codice civile. La percentuale è stata ridotta dal 2,00% all’1,60%.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, la nuova misura del 1,60% dovrà essere applicata per il calcolo degli interessi dovuti in caso di regolarizzazione del pagamento del Diritto annuale tramite l'istituto del ravvedimento operoso, per le somme maturate a partire da tale data.
Qualora il ritardo nel versamento superi un anno dalla scadenza originaria, e fino al momento della notifica della cartella di pagamento, viene applicata una sanzione pari al 30% dell'importo del Diritto dovuto.

Ultima modifica
Mer, 01/07/2026 - 13:12