ATTIVITÀ IMPIANTISTICA

L'attività di installazione impianti è disciplinata dal DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
 

TIPOLOGIE IMPIANTI

La norma si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti, soggetti alla presente disciplina, sono classificati come segue:
 

  • a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
  • c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • g) impianti di protezione antincendio.

 

ABILITAZIONE DELLE IMPRESE

Le imprese, iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio di tale attività se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante, ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di determinati requisiti professionali, previa presentazione di apposita S.C.I.A. ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90. L'attività potrà essere avviata sin dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

 

RESPONSABILE TECNICO E REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
 

  • a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
  • b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività prevista, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del D.M. 37/2008 è di un anno);
  • c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del D.M. 37/2008 è di due anni);
  • d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.


I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni (Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 37/2008 tale periodo non può essere inferiore a quattro anni).

Tutte le ulteriori informazioni per l'inizio dell'attività e la corretta compilazione delle pratiche sono disponibili nel portale SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese sezione Impiantisti, all'interno della categoria Attività regolamentate dove sono presenti le schede adempimenti e i seguenti approfondimenti:
 

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

IL RESPONSABILE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ NELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI