VARIAZIONI AZIENDALI

  • Qualora un'impresa modifichi la propria forma giuridica rimanendo iscritta nella medesima sezione ordinaria del Registro delle Imprese (come nel caso di una trasformazione da società di capitali a società di persone), l'importo del diritto annuale non subisce variazioni. Il calcolo continuerà a basarsi sul fatturato complessivo ai fini IRAP relativo all'esercizio precedente.
     
  • Nell'ipotesi in cui la trasformazione giuridica determini un passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese (ad esempio, da società semplice a società di capitali), il diritto dovuto per l'anno della trasformazione viene calcolato applicando i criteri della sezione in cui l'impresa risultava iscritta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
     
  • Il medesimo criterio si applica anche nelle situazioni di cambio di sezione che non derivano da una trasformazione giuridica (per esempio, il caso di un'impresa individuale che transita dalla sezione ordinaria a quella speciale in qualità di piccolo imprenditore). Anche in questa circostanza, l'importo è stabilito in funzione della sezione di appartenenza al 1° gennaio.

 

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Le società che si trovano in stato di liquidazione sono tenute al versamento del Diritto Annuale fino al momento della loro effettiva cancellazione dal Registro delle Imprese. Tale obbligo sussiste anche qualora sia già stata comunicata la cessazione dell'attività. In linea generale, il tributo è dovuto da ogni impresa iscritta al Registro delle Imprese, a prescindere dal suo stato operativo, fatte salve le specifiche ipotesi di esonero previste dalla normativa.
 

DECESSO DEL TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE

Nell'eventualità del decesso del titolare di un'impresa individuale, il Diritto Annuale relativo all'anno in cui si è verificato l'evento rimane dovuto. L'onere del pagamento ricade sugli eredi, con le seguenti eccezioni:
· abbiano formalizzato la rinuncia all'eredità;
· abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

Qualora il versamento venga effettuato dopo il decesso, non è prevista l'applicazione di sanzioni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 472/1997. Restano comunque dovuti gli interessi maturati. È necessario che gli eredi presentino la domanda di cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese, indicando come causale il decesso del titolare.
 

FUSIONE PROPRIA O IN SENSO STRETTO

In caso di fusione propria o fusione in senso stretto, il diritto annuale deve essere versato dalla nuova società risultante dall’operazione. Il pagamento è dovuto per la sede legale e per le eventuali unità locali di nuova iscrizione. Tuttavia, anche le società che si sono fuse mantengono l'obbligo di versare il Diritto Annuale per le proprie sedi e unità locali, incluse quelle che sono state successivamente conferite alla nuova società.
 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In caso di fusione per incorporazione, l'obbligo di versamento del diritto annuale per la società incorporante si estende non solo alla propria sede e alle proprie unità locali, ma anche a quelle della società incorporata. Permane l'obbligo per le società incorporate di corrispondere il diritto annuale relativo alle proprie sedi e unità locali, incluse quelle che sono state oggetto di conferimento all'incorporante.

Qualora l'operazione di fusione si perfezioni antecedentemente alla scadenza del termine per il pagamento, spetta alla società incorporante l'onere di versare il tributo anche per conto della società incorporata. In tale circostanza, è necessario che nel modello F24 vengano riportati i dati identificativi di quest'ultima.
 

SCISSIONE

Nell'ipotesi di scissione societaria, il soggetto tenuto al versamento del diritto annuale è la società scissa. La società che beneficia del patrimonio trasferito è considerata responsabile in solido per l'adempimento di tale obbligo, nei limiti del valore del patrimonio netto che le è stato assegnato.

Analogamente, nelle situazioni in cui un'impresa effettui il pagamento del diritto annuale per conto di un'altra, come può accadere in seguito a operazioni straordinarie, il versamento è ammesso entro i limiti del patrimonio netto assegnato. È imperativo che il modello F24 riporti i dati fiscali dell'impresa per la quale si sta effettuando il pagamento.
 

EVENTI ECCEZIONALI

Possono essere previste esenzioni o agevolazioni sul pagamento del diritto annuale in presenza di eventi eccezionali, come alluvioni, terremoti o altre calamità naturali. Tali misure si applicano solo se espressamente previste da specifiche disposizioni normative e secondo le indicazioni fornite dal Ministero competente.

 

ESONERO DIRITTO ANNUALE: PRINCIPI GENERALI

Non sono tenuti al versamento del diritto annuale i liberi professionisti e i soggetti titolari di sola partita IVA che non siano iscritti al Registro delle Imprese né annotati nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Sono previsti i seguenti casi di esonero dal pagamento del diritto annuale (l'elenco non è da considerarsi esaustivo):

  • imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
  • cooperative sciolte d’ufficio dall’Autorità Governativa, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.;
  • imprese individuali la cui attività sia cessata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a patto che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • società che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la domanda di cancellazione sia stata inoltrata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • start-up innovative e incubatori certificati, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
     

START-UP E PMI INNOVATIVE

Le start-up innovative beneficiano dell'esenzione dal versamento del Diritto annuale a partire dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Tale esenzione è valida a condizione che la start-up mantenga i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di iscrizione nella suddetta sezione speciale. Al venir meno dei requisiti o alla scadenza del quinquennio, l'obbligo di versamento del Diritto annuale viene ripristinato secondo le modalità ordinarie.

Diversamente, le PMI innovative sono tenute al pagamento del Diritto annuale anche qualora risultino iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
 

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Non è previsto l'obbligo di versamento del diritto annuale per le unità locali che fanno capo a soggetti iscritti unicamente al REA (ad esempio, associazioni, fondazioni, enti religiosi). Per tali soggetti, è richiesto unicamente il pagamento di un diritto fisso per la sede, quantificato in 18,00 euro, a prescindere dal numero di unità locali dichiarate.

Le società con sede legale in Italia non sono tenute al versamento del diritto annuale per le proprie unità locali e sedi secondarie ubicate all'estero.

 

 

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Lun, 07/09/2026 - 13:17