ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE: CHE COS’È
L'Albo imprese artigiane è il registro pubblico destinato all'iscrizione di tutte le attività in possesso dei requisiti di legge, necessario per ottenere la qualifica formale di impresa artigiana e l'annotazione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.
In presenza dei requisiti di legge, l’iscrizione è:
Obbligatoria per:
- Imprese individuali;
- Società in nome collettivo (S.n.c.);
- Società in accomandita semplice (S.a.s.);
- Società a responsabilità limitata unipersonale (S.r.l. a socio unico).
- Facoltativa per le Società a responsabilità limitata pluripersonali (S.r.l.).
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Normativa nazionale: Legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni;
Normativa regionale Puglia: Legge Regionale 18 aprile 2023, n. 7 ("Disciplina in materia di artigianato e valorizzazione del patrimonio artigianale pugliese");
Regolamento attuativo regionale: Regolamento Regionale 6 settembre 2024, n. 7.
CHI È L’IMPRENDITORE ARTIGIANO
Rientrano in questa disciplina le imprese che operano nei limiti dimensionali fissati dalla legge e che mantengono una reale autonomia organizzativa e produttiva.
È imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa, assumendone la piena responsabilità e i relativi oneri e rischi.
Elemento cardine è la prevalenza del lavoro personale, anche manuale, dell’imprenditore nel processo produttivo. La qualifica non dipende soltanto dalla tipologia di lavorazione svolta, ma dal ruolo effettivo, operativo e direttivo svolto dall’imprenditore nell'organizzazione aziendale.
Regola dell'unicità: L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
QUALI ATTIVITÀ POSSONO ESSERE ISCRITTE
Rientrano nell’Albo le imprese che esercitano in via prevalente:
- Attività di produzione di beni, anche semilavorati;
- Attività di prestazione di servizi (escluse le attività di mera intermediazione commerciale o finanziaria).
Attività escluse in via generale:
- le attività agricole;
- le attività di servizi commerciali;
- le attività di intermediazione nella circolazione dei beni e quelle ausiliarie;
- le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Queste attività possono però essere presenti quando hanno carattere esclusivamente strumentale, accessorio o complementare rispetto all’attività artigiana principale.
Nota per il settore alimentare:
- Le imprese artigiane alimentari (pasticcerie, rosticcerie, panifici, pizzerie al taglio, gelaterie) possono vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto, avvalendosi degli arredi del locale, purché non sia prestato servizio assistito di somministrazione al tavolo e siano rispettate le disposizioni igienico-sanitarie.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE
Per l’iscrizione all’Albo devono essere presenti requisiti soggettivi e oggettivi.
Requisiti soggettivi
- Partecipazione personale e manuale prevalente del titolare/soci al processo produttivo;
- Maggiore età e pieno esercizio dei diritti civili;
- Cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione Europea;
- Per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno idoneo, ad esempio per lavoro autonomo, lavoro subordinato non stagionale, assistenza minore, asilo, attesa occupazione o protezione sussidiaria;
- Requisiti morali e assenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia;
- Requisiti tecnico-professionali per le attività disciplinate da normative speciali (es. acconciatori, estetisti, impiantisti ex D.M. 37/08, autoriparatori, imprese di pulizia, disinfestazione e facchinaggio, panificatori, manutentori del verde). Il preposto, responsabile tecnico o gestore deve coincidere necessariamente con il titolare (nell'impresa individuale) o con un socio lavoratore (nelle società);
Requisiti oggettivi
L’impresa deve svolgere un’attività artigiana effettiva, disporre di un’organizzazione coerente con tale attività e rispettare i limiti dimensionali previsti dalla legge. Tra gli elementi valutati rientrano l’autonomia aziendale, l’idoneità delle attrezzature e la concreta organizzazione dell’attività.
LIMITI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA ARTIGIANA
L’impresa artigiana non può superare i seguenti limiti occupazionali (compresi i dipendenti a qualunque titolo, soci lavoratori e familiari coadiuvanti, secondo i criteri di computo di legge) a seconda del tipo di attività svolta:
- fino a 18 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie;
- fino a 9 dipendenti per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non completamente automatizzata;
- fino a 32 dipendenti per lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura;
- fino a 8 dipendenti per gli autotrasportatori;
- fino a 10 dipendenti per le imprese edili.
Per alcune categorie il numero degli apprendisti è soggetto a soglie specifiche. La disciplina di dettaglio sulla computabilità di soci, familiari coadiuvanti, apprendisti e lavoratori a domicilio va letta secondo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni attuative.
Il superamento dei limiti indicati non comporta la cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane a patto che non superi il 20% delle quote indicate e per un lasso di tempo limitato, ossia per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno solare.
SEDE DELL’IMPRESA ARTIGIANA: DOVE E COME PUÒ OPERARE L’IMPRESA
L’attività artigiana può essere svolta:
- In laboratorio od officina;
- Presso l’abitazione dell’imprenditore o di un socio (se conforme ai regolamenti edilizi e urbanistici);
- In forma ambulante o su posteggio fisso mercatale;
- Presso locali o cantieri messi a disposizione dal committente;
- In spazi condivisi (co-working), a condizione che risulti identificabile e separata la dotazione tecnica e l'autonomia gestionale di ciascuna impresa.
Attenzione alle sedi virtuali: L'impresa deve avere una sede effettiva e verificabile. Non sono ammesse iscrizioni con recapiti fittizi o domiciliazioni meramente postali ove l'imprenditore non sia reperibile o non sia verificabile la postazione di lavoro.
EFFETTI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ha valore sostanziale, perché attribuisce formalmente all’impresa la qualifica artigiana. Da questa iscrizione derivano l’annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese, con funzione informativa e di aggiornamento, nonché gli eventuali adempimenti previdenziali presso la Gestione artigiani dell’INPS che riguardano il titolare, i soci lavoranti e gli eventuali collaboratori familiari.
L’iscrizione costituisce inoltre il presupposto per accedere, quando ne ricorrono le condizioni, ai benefici, alle agevolazioni e agli effetti previsti dalla legge per le imprese artigiane. La presentazione delle pratiche avviene esclusivamente in modalità telematica tramite Comunicazione Unica, con firma digitale e PEC.
INCOMPATIBILITÀ E CASI DA VALUTARE
La qualifica artigiana richiede che il lavoro dell’imprenditore o del socio lavorante sia personale, prevalente e continuativo. Per questo motivo possono esserci situazioni incompatibili con l’iscrizione, ad esempio quando il soggetto svolge in via prevalente un’attività di lavoro subordinato oppure quando è già titolare o socio prestatore d’opera in altra impresa in modo incompatibile con il requisito della prevalenza. In linea generale, l’imprenditore artigiano non può svolgere il ruolo di socio operante in altre imprese artigiane, né risultare titolare contemporaneamente di più imprese artigiane individuali.
FORME GIURIDICHE DELL’IMPRESA ARTIGIANA:
L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale oppure societaria, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa di settore. In ogni caso, resta fondamentale la prevalenza del lavoro personale, anche manuale, svolto dall’imprenditore o dai soci che partecipano direttamente all’attività dell’impresa.
IMPRESA INDIVIDUALE: REQUISITI DEL TITOLARE
Nel caso di impresa individuale, il titolare deve partecipare direttamente e in modo prevalente all’attività dell’impresa. Questo significa che deve prestare la propria opera nel processo produttivo e assumere la responsabilità dell’attività artigiana. Per le attività regolamentate, soggette a disciplina speciale, il titolare deve possedere anche i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge di settore. La legge quadro sull’artigianato richiede infatti che l’imprenditore svolga in misura prevalente il proprio lavoro nell’impresa e che assuma responsabilità, oneri e rischi dell’attività.
SOCIETÀ ARTIGIANE: REQUISITI GENERALI
Anche le società possono ottenere la qualifica artigiana, ma soltanto quando la struttura societaria rispetta i requisiti richiesti dalla normativa. In linea generale, nelle società artigiane deve emergere il ruolo effettivo e prevalente dei soci lavoratori nel processo produttivo, insieme al controllo sostanziale dell’impresa da parte dei soggetti che vi prestano lavoro personale.
Le società per azioni e le società in accomandita per azioni non possono assumere qualifica artigiana, mentre la legge ammette, entro specifiche condizioni, società di persone, società cooperative e società a responsabilità limitata.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Nelle società in nome collettivo, la qualifica artigiana richiede che la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale nell’impresa. Per le attività regolamentate, almeno uno dei soci lavoratori deve normalmente possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti; per alcune attività particolari, la disciplina può richiedere condizioni più restrittive in capo ai soggetti che partecipano al lavoro.
Nelle società in accomandita semplice, i soci accomandatari devono partecipare in modo prevalente al lavoro dell’impresa. I soci accomandanti, invece, non possono assumere il ruolo di soci artigiani. Anche in questo caso, per le attività soggette ad abilitazione o qualificazione professionale, devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa di settore.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E COOPERATIVE
Nella società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico deve svolgere in prevalenza lavoro personale nell’impresa, ricoprire il ruolo di amministratore unico e rispettare gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, come non essere contemporaneamente socio unico di un'altra S.r.l. o socio accomandatario di una S.a.s. Infatti, la disciplina nazionale ha espressamente ammesso questa forma tra quelle compatibili con l’impresa artigiana, a determinate condizioni.
Nelle società a responsabilità limitata pluripersonali, la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo. Inoltre, i soci lavoratori devono esprimere il controllo sostanziale della società, sia sotto il profilo del capitale sia sotto quello degli organi amministrativi o deliberativi, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
Nelle società cooperative, la maggioranza dei soci deve partecipare in prevalenza al lavoro dell’impresa e la struttura organizzativa deve riflettere il carattere artigiano dell’attività. Quando la cooperativa intende iscriversi all’Albo delle imprese artigiane, sono richiesti anche documenti specifici relativi al rapporto di lavoro dei soci, secondo la normativa applicabile.
CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI
Nei consorzi e nelle società consortili, comprese quelle costituite in forma cooperativa, tutte le imprese partecipanti devono risultare iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane.
Se tra i partecipanti sono presenti anche micro, piccole o medie imprese non artigiane oppure enti pubblici, le imprese artigiane devono rappresentare almeno i due terzi del totale delle imprese aderenti e mantenere il controllo della gestione e della rappresentanza del soggetto consortile.
COLLABORATORI E FAMILIARI COADIUVANTI
Ai fini dell’iscrizione alla gestione INPS Artigiani, devono risultare iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane il titolare dell’impresa oppure, in caso di società, i soci che partecipano personalmente all’attività lavorativa, nonché gli eventuali collaboratori familiari.
Infatti, le imprese artigiane che si avvalgono della collaborazione dei familiari devono comunicare l’inclusione o l’esclusione dei collaboratori familiari secondo le modalità previste per l’Albo. La richiesta può essere presentata anche contestualmente alla domanda di iscrizione dell’impresa. In ambito previdenziale, i familiari coadiuvanti sono i familiari dell’imprenditore che collaborano con abitualità e prevalenza nell’attività aziendale.
Sono considerati familiari coadiuvanti, in linea generale, il coniuge o la parte dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, secondo i criteri previsti dalla disciplina previdenziale. Ai fini dell’iscrizione, l’INPS valuta non solo il rapporto di parentela o affinità, ma anche la partecipazione abituale e prevalente all’attività dell’impresa.
Rientrano tra i familiari coadiuvanti, in particolare:
- il coniuge o la parte dell’unione civile;
- i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e i figli naturali legalmente riconosciuti;
- i figli nati da un precedente matrimonio dell’altro coniuge;
- i minori regolarmente affidati;
- i nipoti in linea diretta;
- i fratelli e le sorelle;
- gli ascendenti, come genitori, nonni e bisnonni, nonché i soggetti equiparati ai genitori;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE IN CASI PARTICOLARI
In alcuni casi eccezionali, come invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in assenza temporanea di uno dei requisiti ordinari, entro i limiti e per il periodo previsti dalla legge. La disciplina nazionale consente infatti la conservazione dell’iscrizione per un periodo massimo di cinque anni, oppure fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, quando l’esercizio dell’impresa venga assunto dai familiari o dal tutore nei casi previsti.
Si specifica che, per l’esercizio delle attività regolamentate soggette a specifiche abilitazioni professionali, occorre fare riferimento a quanto espressamente previsto dalla legislazione di settore in materia di possesso e nomina del responsabile tecnico o preposto.
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ
In presenza di particolari circostanze, l’impresa può comunicare la sospensione temporanea dell’attività alla Camera di commercio, allegando la documentazione idonea a giustificare la richiesta. Tra i casi che possono rilevare, in base alla disciplina o alla prassi applicativa, rientrano ad esempio malattia, infortunio, eventi calamitosi, congedo parentale, attività stagionale o altre cause temporanee che incidono sull’effettivo esercizio dell’attività.
Al termine del periodo di sospensione deve essere comunicata la ripresa dell’attività. Sotto il profilo previdenziale, la sospensione comunicata alla Camera di commercio non produce automaticamente la sospensione dell’obbligo contributivo: la valutazione spetta all’INPS, sulla base della disciplina previdenziale applicabile e della documentazione presentata.
ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE
Le imprese artigiane che operano in settori riconducibili all’artigianato artistico e tradizionale possono chiedere il relativo riconoscimento, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. In generale, questo riconoscimento valorizza le imprese che svolgono lavorazioni caratterizzate da particolare contenuto estetico, culturale, tecnico o identitario, oppure da tecniche produttive consolidate e tramandate nel tempo.
COSA SI INTENDE PER LAVORAZIONI ARTISTICHE
Sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere che presentano un elevato valore estetico oppure che si richiamano a forme, modelli, decori, stili e tecniche espressive di un patrimonio storico e culturale. In questa categoria possono rientrare anche lavorazioni caratterizzate da particolare creatività, innovazione e capacità ideativa, oltre alle attività strettamente connesse alla realizzazione del prodotto finale.
COSA SI INTENDE PER LAVORAZIONI TRADIZIONALI
Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche, modalità operative e saperi consolidati nel tempo, legati alle consuetudini produttive del territorio. Il riconoscimento, quindi, non riguarda soltanto il prodotto finale, ma anche la continuità delle tecniche di esecuzione e il legame con pratiche storicamente radicate a livello locale o regionale.
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO
Per chiedere il riconoscimento come impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, l’impresa deve essere già iscritta all’Albo delle imprese artigiane da almeno tre anni, con decorrenza calcolata secondo le regole del procedimento amministrativo applicabile. L’attività esercitata deve inoltre rientrare in uno dei settori tutelati e deve essere svolta con modalità coerenti con gli elementi essenziali previsti dalla disciplina di riferimento.
SETTORI CHE POSSONO RIENTRARE NEL RICONOSCIMENTO
Tra i settori che possono rientrare nell’artigianato artistico e tradizionale figurano (elenco non esaustivo) attività legate a cuoio e pelletteria, decorazione, fotografia e riproduzione disegni, legno, metalli, strumenti musicali, tessitura e ricamo, vetro e ceramica, carta, restauro, riparazione di orologi, abbigliamento su misura, produzioni alimentari e altre lavorazioni affini.
CONTRASSEGNO DI APPARTENENZA
Le imprese riconosciute come operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale possono utilizzare un contrassegno o altro segno distintivo di appartenenza. L’uso del contrassegno deve rispettare le regole stabilite dall’autorità competente e non può essere esteso a prodotti finiti acquistati da terzi. Questo strumento ha la funzione di tutelare l’autenticità della lavorazione e di valorizzare l’origine artigiana del prodotto, anche nei confronti di imitazioni o utilizzi impropri.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta di riconoscimento deve essere presentata in modalità telematica come pratica di modifica, attraverso gli strumenti previsti per le comunicazioni al Registro delle imprese e all’Albo delle imprese artigiane. La trasmissione telematica delle pratiche relative all’Albo si inserisce nel quadro generale della Comunicazione Unica per l’impresa.
Alla domanda devono essere allegati i documenti utili a dimostrare la natura artistica o tradizionale dell’attività svolta, ad esempio il curriculum professionale del titolare o del socio lavoratore, una relazione tecnica che descriva le fasi produttive e le tecniche di lavorazione, materiale fotografico relativo al laboratorio, alle attrezzature e ai prodotti realizzati, oltre a ogni altra documentazione utile a verificare la conformità dell’attività ai requisiti del settore.
ESITO DEL PROCEDIMENTO
Se l’istruttoria si conclude positivamente, il riconoscimento dell’impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale viene registrato mediante annotazione nell’Albo delle imprese artigiane, con indicazione della peculiarità della lavorazione svolta. L’annotazione consente di rendere visibile la specializzazione riconosciuta dell’impresa e di valorizzarla anche nei confronti di clienti, committenti e mercati di riferimento.
CONTATTI E ASSISTENZA
Sede: Sportello Unificato per le Imprese (SUI) - Viale Gallipoli, 41 - 73100 Lecce
- Email: registro.imprese@le.camcom.it
- cciaa@le.legalmail.camcom.it (riceve solo da PEC)
Responsabile del Procedimento dr.ssa Michela Ricciato
