RIMBORSO
È possibile ottenere il rimborso del Diritto annuale qualora l'importo versato sia superiore a quello dovuto, o nel caso in cui il pagamento non fosse dovuto (ad esempio, a seguito di un errore o di un versamento duplicato).
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO
La richiesta di rimborso deve essere presentata dall'impresa entro il termine di 24 mesi dalla data in cui è stato effettuato il pagamento. La procedura va inoltrata all'Ufficio Diritto Annuale per mezzo del portale Servizi Online della Camera di Commercio, per il cui accesso è necessaria la registrazione e compilazione di apposito modulo
https://www.le.camcom.it/sites/default/files/modulistica/DA%20richiesta%20di%20rimborso_7.pdf
ALTERNATIVE AL RIMBORSO - COMPENSAZIONE
Invece di richiedere il rimborso diretto, il credito che l'impresa ha maturato può essere impiegato per compensare i versamenti futuri dovuti per il Diritto annuale.
Si precisa che il credito derivante dal Diritto annuale non è utilizzabile per il pagamento di cartelle esattoriali che siano già state emesse e notificate.
Si precisa che l'art. 31 del D.Lgs. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122 che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l'utilizzo del modello unificato di pagamento F24 - codice tributo RUOL – non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale.
La compensazione dei crediti relativi al Diritto annuale (sia verso lo stesso diritto che verso altri tributi e contributi a debito) segue regole precise, il contribuente deve presentare un'apposita istanza di verifica dei pagamenti preliminare, al fine di ottenere l'autorizzazione formale da parte della Camera di Commercio a procedere con qualsiasi operazione di conguaglio.
È inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi con quanto dovuto per il diritto annuale.
Non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003)
VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE AD UNA CAMERA DI COMMERCIO ERRATA
Qualora il versamento del Diritto Annuale sia stato erroneamente effettuato a favore di una Camera di Commercio diversa da quella di competenza territoriale, è possibile presentare una richiesta di “Verifica Pagamenti – Diritto annuale”
Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 54 del 27/01/2005, il pagamento del Diritto Annuale ad una Camera di Commercio territorialmente non competente non costituisce un'omissione, a condizione che sia stato eseguito nel rispetto dei termini normativi.
