ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE
La normativa di riferimento è la Legge N. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/2012, che disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli
Tale attività di autoriparazione può essere avviata solo da chi possiede i requisiti morali e tecnico-professionali previsti dalla legge e ha presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP competente. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali, di competenza della Camera di Commercio, viene effettuato sia per le imprese artigiane che per quelle iscritte al Registro Imprese, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia.
Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
La normativa di riferimento distingue l'autoriparazione in tre categorie
- Meccatronica
- Carrozzeria
- Gommista
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più categorie in relazione all’attività di autoriparazione effettivamente esercitata.
Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all’attività principale, non è consentito l’esercizio delle attività previste dall’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.122, senza la relativa specifica iscrizione.
REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE
Al fine di denunciare l’attività di autoriparazione, l’impresa ( costituita sia in forma societaria che in forma individuale) nomina un responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall’art.7 della Legge 122/92 e s.m.i.
IL RESPONSABILE TECNICO
Ogni impresa deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti dell'art. 7 della L. 122/92.
- Non può essere nominato per più imprese o più officine
- Deve avere un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa (titolare, socio, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, ecc.)Non è ammesso un consulente esterno
- La revoca va presentata dal titolare/legale rappresentante; se non c'è sostituzione, l'attività deve cessare
Tutte le ulteriori informazioni per l’inizio dell’attività e la corretta compilazione delle pratiche sono disponibili nel portale SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese sezione Autoriparatori, all’interno della categoria Attività regolamentate dove sono presenti le schede adempimenti e i seguenti approfondimenti
REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE
Sede: Sportello Unificato per le Imprese (SUI) - Viale Gallipoli, 41 - 73100 Lecce
E-mail: registro.imprese@le.camcom.it
Responsabile del Procedimento Rag. Giuseppe Costanzo
