INFORMAZIONI GENERALI

La disciplina del Diritto Annuale trova fondamento nei seguenti provvedimenti normativi:

  • articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;
  • D.M. 11 maggio 2001, n. 359: Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del Diritto annuale versato dalle imprese alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • D.M. 27 gennaio 2005, n. 54: Regolamento sulle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del Diritto annuale da parte delle imprese, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27;
  • nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Il diritto annuale è il tributo che deve essere versato ogni anno alla Camera di commercio competente per territorio da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese o nel REA.

Qualora un'impresa possieda, oltre alla sede principale, anche sedi secondarie o unità locali, un versamento è dovuto a ciascuna Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede o l'unità. La medesima regola si applica alle imprese con sede legale all'estero che dispongono di unità locali in Italia, per le quali il tributo è dovuto a ogni Camera della provincia in cui si trova la rispettiva sede.
 

DIRITTO ANNUALE 2026

Per l’anno 2026 gli importi del diritto annuale sono stati definiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n. 9347 del 16 gennaio 2026 e con Decreto del 17 marzo 2026 con il quale è stato autorizzato l’aumento della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

Tali importi si applicano ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, presentano domanda di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese, aprono nuove unità locali o sedi secondarie, oppure si iscrivono come nuovi soggetti al REA.

I soggetti che abbiano effettuato il pagamento per l’anno 2026 prima del decreto del 17.03.2026, ossia senza l’applicazione della maggiorazione, dovranno effettuare l’integrazione del 20% entro il 30.06.2026.

Ultima modifica
Lun, 07/09/2026 - 13:52