E’ stato pubblicato, sulla GU n. 81 del 6 aprile u.s., il “Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34” concernente il “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”; tale decreto entrerà in vigore il 21 aprile 2013.
Il regolamento disciplina le modalità di conferimento e di esecuzione dell’incarico da parte dei soci professionisti nonchè le cause di incompatibilità di partecipazione degli stessi ad altre società professionali.
Ai fini del suddetto regolamento si intende per
a) «societa' tra professionisti» o «societa' professionale»: la societa', costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
L'art. 7 del regolamento disciplina l'iscrizione della società in oggetto in una sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità.
La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale riporta la specificazione della qualifica di “società tra professionisti”.
La società tra professionisti, al fine di poter operare, deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare deve essere iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
