L’entrata in vigore, in data 19.5.2013, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, concernente l'Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative ha fissato il termine del 19 novembre 2013 (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) per effettuare gli adempimenti previsti dalla norma.

La disciplina delle società di mutuo soccorso contenuta nella legge 15/04/1886, n. 3818, è stata, come noto, modificata ed integrata dall'art. 23 del decreto  legge 179/2012 (convertito nella legge 221/2012). La nuova normativa impone che le Società di Mutuo Soccorso siano iscritte nella Sezione Speciale delle imprese sociali del Registro imprese e nell'apposita sezione dell’Albo delle cooperative.

L’art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 indica le modalità con cui tali iscrizioni obbligatorie devono essere compiute, distinguendo tre diverse situazioni in cui le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, potevano trovarsi.

L’adempimento dell’iscrizione riguarda, in ogni caso, sia le società che alla data del 19 maggio 2013 risultavano già iscritte nel Registro delle imprese (o solo nel REA) sia le società già costituite a quella data ma non iscritte. Per completezza, si evidenzia che l'obbligo di iscrizione si estende anche alle società di mutuo soccorso costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Le iscrizioni soggette al termine del 19 novembre (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) sono quelle relative alle sole società indicate ai seguenti punti  2 e 3, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

1. Società già iscritte nel Registro delle Imprese o nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositati risultino conformi agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886 (come modificati dall'art. 23 della legge n. 221/2012).

Le società iscritte nel Registro Imprese in sezioni diverse dalla Sezione Imprese Sociali, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), il cui atto costitutivo e statuto depositato risultino conformi agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886, sono iscritte d'ufficio nella Sezione Speciale, a seguito della presentazione all'Ufficio Registro Imprese di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la predetta conformità, sottoscritta digitalmente da un amministratore della società.
 
2. Società già iscritte nel registro delle imprese o nel REA il cui atto costitutivo e statuto depositati non risultino conformi agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886 (come modificati dall'art. 23 della legge n. 221/2012).

 Le società di mutuo soccorso che risultano iscritte nel Registro delle Imprese in sezioni diverse dalla sezione delle imprese sociali, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo, il cui atto costitutivo e statuto depositato non è conforme agli art. 1, 2 e 3 legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano al Registro delle Imprese territorialmente competente, entro il termine del 19 novembre 2013, una domanda di iscrizione nella sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli art. 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.
 
3. Società di mutuo soccorso già esistenti al 19 maggio 2013, ma che alla predetta data non risultano iscritte nel registro delle imprese o nel Rea.

 Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritte nel Registro delle Imprese in sezioni diverse dalla sezione delle imprese sociali o nel Repertorio Economico Amministrativo, presentano al Registro delle Imprese territorialmente competente, entro il termine del 19 novembre 2013, una domanda di iscrizione nella sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli art. 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Qualora queste società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo (ipotesi ammessa se la data di costituzione risale a periodi antecedenti l'ultimo conflitto bellico o se le società hanno subito ‘eventi sufficienti a giustificarne l'assenza') possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, alla domanda deve essere anche allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente da un amministratore della società portante l'attestazione riassuntiva dei nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina
   
Qualora le società di mutuo soccorso - esistenti alla data del 20/05/2013 - non provvedano ai predetti adempimenti nel termine del 19/11/2013, l'Ufficio Registro Imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
 

Ultima modifica
Mer, 06/11/2013 - 11:39