• Decreto 11/07/1983, approvato con delibera n. del
Nel Ruolo devono iscriversi coloro che esercitano direttamente la stima e la pesa pubblica. Per quanto riguarda gli stimatori, il Ruolo è distinto in categorie con riferimento alle merci che interessano l’economia della provincia.
 
L’iscrizione nel Ruolo è abilitante per l’esercizio dell’attività.
 
Gli stimatori e pesatori non possono esercitare attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.
 
E’ disposta da una Commissione, istituita presso la Camera di Commercio, che valuta gli atti e i documenti esigiti dagli aspiranti all’iscrizione stessa. Nel caso ritenga che tale documentazione non sia sufficiente a comprovare l’idoneità all’esercizio di stimatore e pesatore pubblico, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio.
 
Il Ruolo è soggetto a revisione ogni quattro anni. 

Tempi
Il procedimento per l’iscrizione nel Ruolo degli Stimatori e Pesatori Pubblici si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Adempimenti successivi
Entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività di stimatore o pesatore, deve essere presentata denuncia al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Requisiti
Requisiti personali
  • maggiore età;
  • cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato e conseguimento del relativo titolo.
Requisiti morali
  • godimento diritti civili;
  • non essere stato dichiarato fallito;
  • non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena e la reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non si intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali
L’aspirante deve esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità ad eseguire operazioni di stima e pesatura.
Ultima modifica
Mar, 18/01/2011 - 18:40