L’art. 1, comma 41 della legge n. 107 del 13.7.2015 ha istituito  presso le Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura il “Registro Nazionale per l'alternanza  scuola-lavoro”.  Il  Registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali e il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e sarà formato da due componenti:
   
 a) un’area  aperta  e  consultabile  gratuitamente  in  cui  sono visibili le imprese e gli  enti  pubblici  e  privati  disponibili  a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna  impresa  o  ente  il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è  possibile  svolgere  l'attività  di alternanza;

 b) una  sezione  speciale  del  Registro  delle  imprese, in cui devono iscriversi le imprese che attivano percorsi di alternanza  scuola-lavoro;  tale  sezione  consentirà  la condivisione, nel rispetto della  normativa  sulla  tutela  dei  dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica,  all'attività svolta,  ai  soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al patrimonio netto, al sito  internet  e  ai  rapporti  con  gli  altri operatori della  filiera  delle  imprese  che  attivano tali percorsi.

La norma che istituisce il Registro Nazionale rimanda, per quanto compatibile, al contenuto del D.L. 3/2015,  convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015.

Al fine di consentire l’iscrizione delle imprese nell’apposita sezione speciale "Alternanza scuola-lavoro"del Registro delle imprese è stata aggiornata la modulistica informatica del Registro Imprese ed individuati appositi “codici” da utilizzare per iscrivere le informazioni richieste dalla legge.

Istruzioni alternanza scuola lavoro

Autocertificazione alternanza scuola lavoro

Ultima modifica
Mer, 25/11/2015 - 09:23