L’art. 1, comma 41 della legge n. 107 del 13.7.2015 ha istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il “Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro”. Il Registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e sarà formato da due componenti:
a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
b) una sezione speciale del Registro delle imprese, in cui devono iscriversi le imprese che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro; tale sezione consentirà la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano tali percorsi.
La norma che istituisce il Registro Nazionale rimanda, per quanto compatibile, al contenuto del D.L. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015.
Al fine di consentire l’iscrizione delle imprese nell’apposita sezione speciale "Alternanza scuola-lavoro"del Registro delle imprese è stata aggiornata la modulistica informatica del Registro Imprese ed individuati appositi “codici” da utilizzare per iscrivere le informazioni richieste dalla legge.
