L’articolo 14, comma 2, del D. Lgs n. 188/2008 prevede che annualmente, entro il 31 marzo, i produttori di pile ed accumulatori iscritti al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori comunichino alle Camere di Commercio i dati relativi alle quantità immesse sul mercato nazionale nell’anno precedente, suddivisi per tipologia.
L’allegato 1 al citato decreto specifica che le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano il numero ed il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente.
La presentazione della comunicazione annuale non comporta il pagamento di alcun diritto di segreteria.
L’accesso alla procedura informatica avviene, con dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante o al soggetto da questi delegato, dal sito www.impresa.gov.it
In caso di mancata o incompleta comunicazione nel termine sopra indicato da parte del produttore dei dati concernenti le quantità immesse sul mercato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.
