L'art. 33, comma 5, della L.F. dispone che "Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte  dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è  trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.
Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale".

Tale adempimento è previsto per le procedure relative sia alle imprese individuali che alle società attivate dopo il 16 luglio 2006.

Di seguito la scheda operativa dell'adempimento predisposta dal Registro delle imprese di Lecce.
 

Ultima modifica
Gio, 10/03/2011 - 11:08