In materia di applicabilità dell’art. 36, c. 1-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008 (in tema di trasferimento di quote di s.r.l. con sottoscrizione digitale degli interessati e presentazione per via telematica al registro delle imprese da parte di un commercialista iscritto al relativo Albo), agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle quote di s.r.l. di cui all’art. 2471-bis c.c., il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprio parere prot. n. 0127447 del 05.07.2011.

Con il citato parere, il Ministero ha chiarito che, poiché la norma in questione ha natura derogatoria rispetto al regime ordinario dettato dall’art. 11, c. 4, del D.P.R. n. 581, deve ritenersi impossibile applicare l’art. 36, c. 1-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, in via analogica, agli atti di costituzione di usufrutto o di pegno su quote di cui all’art. 2471-bis c.c..

Di conseguenza per tali atti, ai fini della pubblicità nel registro delle imprese, dovrà continuare ad applicarsi la procedura ordinaria di cui all’art. 11, c. 4, del D.P.R. n. 581/95, ovvero la procedura di cui all’art. 2470, c. 2, c.c..
 

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Lun, 11/07/2011 - 10:41