Come noto, l’art. 10, comma 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99, ha disposto che la presentazione della “Comunicazione Unica” all’Ufficio Registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l’automatica iscrizione nell’Albo delle società cooperative.
Oggi, gli adempimenti connessi si effettuano allegando il modulo C17 al modello di iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese (mod. S1), ovvero in allegato ad altri modelli (modd. S2 e B), in ogni caso utilizzando la procedura “ComUnica” per la compilazione e la spedizione della pratica. Il modulo C17 può essere compilato manualmente scaricando la versione 3.0.4 in formato PDF dal sito http://webtelemaco.infocamere.it/ ovvero utilizzando l’apposito software “modulistica albo cooperative”, reso disponibile dal 1° aprile 2010, sempre nella sezione dedicata del suddetto sito.
Durante questi mesi di sperimentazione della procedura, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riscontrato l’esistenza di alcuni problemi quando, nell’ambito di una pratica di “Comunicazione Unica”, viene allegato un modulo C17 ed il sistema non accetta la domanda, per motivi di natura diversa. In tale fattispecie, il sistema attualmente utilizzato richiede infatti il “reinvio” di una nuova pratica al Registro delle Imprese, non essendo prevista la possibilità di reinviare il solo modulo C17 direttamente al Ministero.
A tal proposito, si rende noto che Unioncamere, con sua nota prot. 0012686 del 20/07/2010, ha comunicato che, nell’attesa di diffondere la nuova modulistica integrata nell’ambito della “Comunicazione Unica” ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli utenti, è stata concordata, con il Ministero e con la società InfoCamere, una modalità operativa di nuovo invio del modello.
Nel caso sopra illustrato, l’utente dovrà compilare una pratica Fedra utilizzando il modulo S5, senza indicare il codice atto ed allegando il solo modello C17, nel cui quadro note illustrerà i motivi dell’invio, citando il protocollo evaso di riferimento.
Anche questa nuova pratica dovrà essere trasmessa all’Ufficio Registro delle imprese tramite una “Comunicazione Unica” evidenziando il campo “variazione”, senza che ciò comporti il pagamento di un nuovo diritto di segreteria o di un ulteriore imposta di bollo.
Si precisa che la suddetta procedura dovrà essere utilizzata solo quando il modulo C17 non venga accettato dal Ministero, a seguito dell’evasione della prima pratica del Registro Imprese e non qualora tale protocollo dovesse essere sospeso dalla competente CCIAA.
In quest’ultima ipotesi, sarà necessario procedere alla regolarizzazione seguendo le indicazioni ricevute tramite il sistema “gestione correzioni” dell’applicativo Telemaco, integrando la pratica con quanto richiesto ovvero, se necessario, predisponendo una nuova pratica da trasmettere con l’apposita funzione di “reinvio”, presente nell’applicativo “ComUnica”.
