Ai sensi dell’art. 16, c. 6, del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni, con L. 2/2009), il 29 novembre 2011 è il termine ultimo per tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della citata norma, le quali sono tenute a comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione nel medesimo Registro, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

A tal proposito, si ritiene opportuno riassumere alcuni importanti chiarimenti, forniti dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3645/C del 03.11.2011.
I soggetti obbligati alla comunicazione in questione sono:

  • le società di capitali e di persone (comprese le società semplici);
  • le società cooperative;
  • le società in liquidazione;
  • le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La domanda di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante la “Comunicazione Unica” di cui all’art. 9 del D.L. 7/2007, e, nell’ambito di questa, mediante la modulistica registro imprese/REA (modulo S2, riq. 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di p.e.c.). La stessa è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, salvo non sia accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (nel qual caso sarà soggetta all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento).

 La comunicazione in questione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero dai professionisti individuati dall’art. 31, comma 2-quinquies, della L. 24 novembre 2000, n° 340, i quali dovranno indicare nel riquadro Note della comunicazione la consueta dichiarazione relativa all’iscrizione nell’Albo professionale, all’assenza di procedimenti disciplinari e all’incarico ricevuto dal legale rappresentante dell’impresa.

In alternativa alle normali modalità di predisposizione ed invio delle pratiche al Registro delle imprese (Comunica-Starweb e Comunica-Fedra), sul sito www.registroimprese.it è anche disponibile una procedura semplificata on line che consente, al legale rappresentante della società, di procedere all’adempimento in modo ancora più rapido.

Si evidenzia, in ultimo, che il mancato rispetto del citato termine (29 novembre 2011) comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa tenuta all’adempimento in questione. 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il precedente comunicato sul sito www.le.camcom.it del 20.9.2011, nonché il sito www.registroimprese.it.
 

Ultima modifica
Ven, 25/11/2011 - 14:20