L'art. 37 del D.L. 5/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 35/2012, in vigore dal 7 aprile 2012, ha aggiornato la normativa relativa all'obbligo di iscrizione al registro imprese della PEC per le società che ad oggi non vi hanno ancora provveduto.
Mentre il testo originario del decreto legge prevedeva la proroga dell'obbligo al 30.06.2012, la nuova norma, introdotta dalla legge di conversione dispone quanto segue:
" 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”.
Pertanto, le società che non hanno ancora chiesto l'iscrizione della propria casella di PEC al registro imprese, devono richiederla in occasione della presentazione di una qualsiasi domanda di iscrizione. Il Registro Imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha ancora comunicato il proprio indirizzo di PEC, deve sospenderne l’iscrizione per tre mesi, periodo entro il quale la società potrà integrare la domanda stessa con la comunicazione dell’indirizzo PEC.
