L’articolo 2 comma 594 della legge 24 dicembre 2007 dispone che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a. delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
A consuntivo annuale, (co. 597 del citato art. 2), le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
I piani triennali in questione sono resi pubblici, secondo quanto previsto dal co. 598 dell’art. 2.
Ai sensi dello stesso articolo 2, comma 595, le stesse amministrazioni pubbliche, indicano altresì, nei citati piani triennali, le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessari allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
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