Entro il 29 novembre 2011 tutte le società, di persone e di capitali, già costituite alla data del 29 novembre 2008, devono comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, così come stabilito dal decreto legge 185 del 29 novembre 2008 (convertito con L. 2/2009). Il decreto stabiliva, infatti, che “entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata”
La comunicazione va inoltrata al Registro Imprese attraverso la Comunicazione Unica dal legale rappresentante della società ovvero da un professionista da questi incaricato ai sensi dell’art. 31 comma 2 - quater della Legge 340/2000.
Tale comunicazione richiede la compilazione del modello S2:
- riquadro B, con l'indicazione della data invio e tipo atto “C” comunicazione (non deve essere indicato alcun atto);
- riquadro 5 con l'indicazione dell'indirizzo PEC.
Se si utilizza l’applicativo Starweb occorre selezionare l'opzione "Variazione della PEC" contenuta in "Dati Sede".
L’adempimento è esente da diritti di segreteria ed imposta di bollo, come previsto dalla suddetta norma: “L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
Tale obbligo non sussiste per le imprese individuali e per tutte le altre imprese non costituite in forma di società.
Si comunica altresì che la Camera di Commercio di Lecce ha approvato un progetto per la diffusione delle PEC alle imprese, per il tramite delle Associazioni di categoria aderenti, per il quale si forniranno con successiva comunicazione i relativi dettagli operativi.
