La legge 180 del 11 novembre 2011 che definisce lo Statuto delle Imprese, all'art. 9 comma 5 ha così modificato l'art. 2630 del codice civile:
"Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."
Alla luce del modificato art. 2630 del cod. civ. le sanzioni vengono pertanto rideteminate.
Per le denunce, comunicazioni e depositi con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15.11.2011 si applicheranno i seguenti importi:
entro 30 giorni successivi alla scadenza (sanzione ridotta di un terzo)
- Importo sanzione minimo euro 34,33 - massimo euro 344,00
- Importo oblazione: euro 68,66 (pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento)
oltre 30 giorni successivi alla scadenza
- Importo sanzione minimo euro 103,00 – massimo euro 1.032,00
- Importo oblazione: euro 206,00 (pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento)
deposito bilanci entro 30 giorni successivi alla scadenza (sanzione ridotta di un terzo)
- Importo sanzione minimo euro 45,77 – massimo euro 458,66
- Importo oblazione: euro 91,56 (pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento)
deposito bilanci oltre 30 giorni successivi alla scadenza
- Importo sanzione minimo euro 137,33 – massimo euro 1.376,00
- Importo oblazione: euro 274,66
Per le denunce, comunicazioni e depositi il cui ritardo è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica il previgente art. 2630 c.c..
