Olio DOP ‘Terra d’Otranto’ – Circolare MASAF n.110473 del 06.03.2026 - Obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP
Si rende noto che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato (https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24326) la propria circolare n.110473 del 06.03.2026 sull’obbligo dell’indicazione del nome del produttore o dell'operatore nell'etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP - Art. 37, par. 5, reg. (UE) 2024/1143, con decorrenza dal 14.05.2026.
Nel richiamare le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, relativamente all’obbligo di riportare sull’etichetta dei prodotti agricoli designati da un’indicazione geografica, nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, il nome del produttore o dell’operatore, il Ministero ha posto in risalto le nozioni di “campo visivo” ,“produttore”, “operatore”.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, i prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti, e, comunque, per un periodo massimo di 3 mesi a partire da tale data, quindi fino al 14 agosto 2026, esclusivamente per i prodotti agricoli designati da DOP e IGP circolanti sul territorio nazionale.
