Il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, nell’imminenza della scadenza, fissata per il 30.06.2013, dell’obbligo di iscrivere al Registro imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), stabilito dalla legge 221/2012, di conversione del DL 179/2012, in via eccezionale, ha emanato delle “indicazioni operative” in materia, fornendo un ulteriore  "procedimento di semplificazione”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene, anche al fine di evitare una mancata applicazione della norma che regola i rapporti tra Amministrazione ed impresa, che le Associazioni di Categoria rappresentative possano procedere alla trasmissione massiva degli indirizzi PEC dichiarando, sotto la propria responsabilità, che presso di loro sono depositate tutte le deleghe, rilasciate dai conferenti procura, pronte per essere esibite alla CCIAA, in caso di richiesta.

Tale modalità ridurrebbe fortemente il numero di comunicazioni nei confronti del Registro imprese e, dall’altro, faciliterebbe l’adempimento da parte di tutte quelle imprese individuali che non possiedono una firma digitale.

L’Unioncamere e InfoCamere hanno incontrato le Associazioni imprenditoriali con le quali è stato concordato il documento che si allega (all. 1), nel quale sono illustrate le modalità operative che devono essere attuate dalle Associazioni interessate entro le scadenze prefissate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, inoltre, ha affermato che, in vista della prossima pubblicazione dell’indirizzo PEC nell’Indice Nazionale degli indirizzi (INI-PEC), destinato anche a regolare i rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, è “necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed univocamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi”.

Si rammenta, infine, che detto Ministero, con parere del 19.04.2012, ha ribadito che sussiste, per tutte le imprese individuali, l’obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo PEC, comunicandolo all’Ufficio del Registro delle imprese e che, a tale obbligo sono soggetti, altresì, i produttori agricoli di cui all’art. 2, comma 3 della legge 77/1997, sempre che gli stessi non utilizzino la facoltà di esenzione dall’iscrizione concessa dalla sopradetta norma, e non siano iscritti o non intendano richiedere l’iscrizione al Registro delle imprese.
 

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Gio, 09/05/2013 - 12:29