La normativa vigente prevede per tutte le imprese l’obbligo di comunicare ed iscrivere al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC. Il Registro delle imprese di Lecce sta riscontrando che  un elevato  numero di caselle di PEC, già comunicate, risultano “revocate”, “scadute” o “inesistenti”, perché presumibilmente mai rinnovate alla scadenza e, pertanto, non valide ai fini degli obblighi di legge.
E' emerso, inoltre, che un consistente numero di imprese  non ha ancora provveduto a comunicare un indirizzo PEC valido e  altre imprese risultano aver iscritto o comunicato un indirizzo PEC non univoco e, pertanto, non utilizzabile ai fini dell’iscrizione al Registro imprese.

Si rammenta che l’iscrizione nel Registro imprese dell’indirizzo PEC è un dato obbligatorio per l’impresa; inoltre, non è sufficiente aver adempiuto all’obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC ma occorre, successivamente, comunicare al Registro Imprese anche le modifiche che, nel corso della vita dell’impresa, dovessero intervenire su tale dato.

E' necessario che le imprese, e i professionisti che le assistono,  verifichino  gli indirizzi PEC delle imprese stesse ed effettuino i relativi aggiornamenti qualora dovessero risultare indirizzi non validi, scaduti, revocati ovvero in dotazione a due o più imprese.

L’aggiornamento è importante anche in considerazione del fatto che l’indirizzo risultante dal Registro delle imprese confluisce nell’INI-PEC – Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti – l’unico accesso agli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti cui è riconosciuto il carattere di ufficialità. Tale elenco è pubblico e consultabile all’indirizzo http://www.inipec.gov.it/.

Nei prossimi mesi saranno avviate apposite procedure d’ufficio per cancellare quegli indirizzi PEC non attivi, avviando i relativi procedimenti sanzionatori previsti. La norma, infatti, prevede che, in assenza di un indirizzo PEC valido in visura, qualsiasi pratica di modifica inviata sulla posizione dell’impresa dovrà essere sospesa fino a quando non sarà stato comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata valido e comunque per un massimo di tre mesi, per le società, e di 45 gg. per le imprese individuali. Decorso tale termine, la modifica verrà respinta e considerata mai presentata, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 del c.c. per le imprese individuali e dall’art. 2630 c.c. per le imprese societarie, per omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.
 
Si ricorda che la comunicazione al registro imprese dell’indirizzo PEC è esente da bolli e diritti di segreteria.

Ultima modifica
Ven, 25/09/2015 - 09:35