Prestare molta attenzione all’etichettatura dei prodotti tessili posti in commercio. È l’invito rivolto dall’Ufficio Sanzioni dell'Ente camerale a tutti i commercianti che vendono capi d’abbigliamento importati da Paesi extracomunitari. In questa materia la normativa nazionale prevede, infatti, una serie di obblighi da seguire, in modo da permettere al consumatore di risalire ad informazioni essenziali sul prodotto. Si evidenzia che il mancato rispetto di tali obblighi comporta il sequestro della merce e l'irrogazione di pesanti sanzioni da parte dell'autorità competente.
Ecco in sintesi un piccolo vademecum sulla corretta etichettatura. Innanzitutto le etichette devono essere scritte esclusivamente in lingua italiana ed in materiale cucibile direttamente sui capi d’abbigliamento. Esse devono contenere alcune informazioni essenziali:
- nome, ragione sociale o marchio, e sede legale del produttore o dell’importatore stabilito nell’Unione Europea;
- Paese d’origine, se situato fuori dall’Unione Europea (made in …), così come previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005)
- i dati relativi alla denominazione ed alla composizione in percentuale delle fibre tessili (composizioni previste nell’allegato I del D.Lgs. n. 194/99);
- indicazioni sul lavaggio e sulla manutenzione d’uso attraverso l’apposizione di cinque simboli
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la vaschetta per il lavaggio in acqua;
il triangolo per il candeggio al cloro;
il ferro da stiro per la stiratura;
il cerchio per il lavaggio a secco;
il quadrato per l’asciugatura.
La croce di S. Andrea posta su uno di tali simboli indica che il trattamento espresso da quel particolare segno non deve essere eseguito (circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 7/2/2001).
