In relazione alla nomina del responsabile tecnico da parte di imprese esercenti l’attività di acconciatura, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0080367 del 29 maggio 2015, ha fornito risposta ad un quesito avanzato da un Comune nel cui territorio sarebbero presenti una serie di attività autorizzate negli anni 90 per le quali, a seguito di accertamenti risulterebbe non nominato alcun responsabile tecnico.

Secondo il parere fornito dal Ministero, i soggetti che, alla data del 17 settembre 2005 (entrata in vigore della legge n. 174/2005) abbiano iniziato la propria attività in epoca anteriore alla riforma e che siano tutt’ora in attività, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove prescrizioni normative, provvedendo alla nomina di un responsabile tecnico per ciascuna delle sedi ove è svolta l’attività di acconciatura, come previsto dal comma 5, dell’art. 3, della citata legge, mediante presentazione dell’apposita comunicazione al SUAP nel termine all’uopo assegnato dal Comune.

Il Ministero ha chiarito, altresì, che tale obbligo sussiste soltanto per le imprese individuali non artigiane, e non  per le imprese individuali artigiane che svolgano la propria attività in un'unica sede.


          
                               
                                           

Ultima modifica
Mar, 16/06/2015 - 09:44