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La cancellazione d'ufficio delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese è possibile per i seguenti soggetti:
1) ditte individuali
2) società di persone
3) società di capitali in fase di liquidazione.
Per i soggetti di cui al punto 1) e 2), la materia è regolamentata dal D.P.R. n. 247 del 23.07.2004.
Per i soggetti di cui al punto 3), la norma di riferimento è l'art. 2490 c.c. ed in particolare il comma VI che così recita:
"Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese [c.c. 2188] con gli effetti previsti dall'articolo 2495."
Per l'attuazione del disposto di cui al VI comma dell'art. 2490, è possibile consultare la Direttiva del Conservatore del Registro delle imprese di Lecce n. 2/2008.
Infine, nei casi di chiusura del fallimento, la materia è stata disciplinata con la Direttiva del Conservatore del Registro delle imprese di Lecce n. 2/2010.
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