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Con Circolare n. 62321 del 18 marzo 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato Nuove Disposizioni per il rilascio dei Certificati di Origine e dei Visti per l’estero.
Il visto poteri di firma consiste nell'attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero, in base alle informazioni contenute e verificabili nel Registro Imprese o da atti notarili presentati in Camera di Commercio.
Si precisa che questo visto non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti.
Il visto poteri di firma si appone su dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore (fatture di esportazione, dichiarazioni rese dall'impresa su carta intestata e firmate da legale rappresentante o da un procuratore con poteri di firma per l'estero, atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessaria ad assolvere richieste di Autorità estere, es. contratto con cliente estero)
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA
- il modulo di Domanda visti a valere all'estero firmato digitalmente e compilato nella parte relativa al “Visto poteri di firma”
- il documento da vistare firmato digitalmente (si segnala che, ai fini dell'accettazione da parte delle Autorità estere, dovrà comparire sul documento anche la firma autografa del legale rappresentante)
COSTI: € 3 diritti di segreteria
VISTO PER DEPOSITO
Il visto per deposito è apposto, su richiesta delle imprese esportatrici, su documenti emessi da Organismi o Enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc) e attesta che il documento è conservato agli atti presso la Camera di Commercio.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA
- il modulo di Domanda visti a valere all'estero firmato digitalmente e compilato nella parte relativa al “Visto per deposito”
- il documento da vistare (se trattasi di documento emesso da ente privato allegare alla pratica una dichiarazione di conformità all'originale)
LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI PER L'ESPORTAZIONE (EX VISTO ESTERO UPICA)
Alcuni paesi, prevalentemente arabi, richiedono la legalizzazione dei documenti a valere all'estero (certificati di origine, fatture, contratti, ecc), vale a dire l'apposizione di una controfirma da parte di un funzionario della Camera di Commercio della firma apposta da altro funzionario camerale su tale documentazione.
Diversamente, quando il Paese estero, firmatario della specifica Convenzione internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961, richiede espressamente l’apposizione dell’Apostille su atti amministrativi formati in Italia, questo tipo di legalizzazione è apposto dalle Prefetture - Uffici Territoriale del Governo, mentre sugli atti giudiziari e notarili la competenza è in capo alle Procure della Repubblica.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA
- il modulo di Domanda visti a valere all'estero firmato digitalmente e compilato nella parte relativa al “visto ex Upica -Legalizzazione ” e anche al “visto poteri di firma”
- il documento da legalizzare firmato digitalmente
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