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Titolare effettivo: comunicazione al Registro delle imprese

28 October 2022

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L’art. 21 del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, ha previsto che i soggetti interessati comunichino la titolarità effettiva al Registro delle imprese.

 

Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’impresa, ovvero ne risulta beneficiaria.

 

I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle imprese sono:


- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e le altre società di capitali;
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

 

Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali previsti dal D.M. 11 marzo 2022 n. 55 e in attesa di conoscere la data a partire dalla quale scatterà il termine di 60 giorni per l’adempimento di prima iscrizione da parte dei soggetti interessati, il sistema camerale ha predisposto le istruzioni operative, le attività di formazione e i sistemi informatici per la gestione delle domande di iscrizione del Titolare Effettivo.

 

E’ stato, inoltre, realizzato il portale https://titolareeffettivo.registroimprese.it, punto d’accesso per informazioni e riferimenti normativi; tramite il portale imprese e professionisti potranno richiedere assistenza e ottenere tutto il supporto necessario. Dallo stesso è accessibile il servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del Titolare Effettivo.

 

Si fa presente che questa pratica non consente alcuna forma di delega, pertanto è richiesta la firma digitale dell’amministratore della società. In alternativa alle altre soluzioni di mercato, il dispositivo di firma digitale può essere richiesto alla Camera di Commercio on line sulla piattaforma ID Infocamere o rivolgendosi agli sportelli camerali preferibilmente previa prenotazione di un appuntamento mediante compilazione del modulo online. Si ricorda che è possibile, altresì, il rilascio della CNS/Firma digitale - su dispositivo token wireless e smart card - con modalità di riconoscimento online (via webcam ovvero mediante SPID) alle condizioni indicate accedendo dalla pagina https://www.le.camcom.it/P42A3193C1911S67/Rilascio-CNS---Firma-Digitale-con-riconoscimento-online.htm

 

Vista l’importanza dell’argomento, a breve le società di capitali - che costituiscono la grande maggioranza dei soggetti obbligati – riceveranno un’apposita comunicazione a mezzo pec inerente all’adempimento in parola.