Come noto, la Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l’attività di autoriparazione si distingue in 3 sezioni:
1. MECCATRONICA
2. CARROZZERIA
3. GOMMISTA
Le precedenti attività di “Meccanica/motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica sezione di “Meccatronica”, per cui non è più consentito l'avvio dell'attività per uno solo dei due settori accorpati (meccanica-motoristica o elettrauto). Allo stesso modo non è consentita la nomina di un responsabile tecnico per un solo settore.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 11 dicembre 2012, n. 224, si rammenta che:
• le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese (anche nell'Albo delle imprese artigiane) e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023;
• il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), era abilitato per la sola attività di meccanica-motoristica o elettrauto ed aveva già compiuto 55 anni, può proseguire l’attività - senza l’obbligo di riqualificarsi per l’attività di meccatronica - fino all’età prevista ai sensi della vigente disciplina in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia (Qualora le norme in materia pensionistica consentano effettivamente la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo l’ottenimento dell’assegno pensionistico, lo stesso non potrà comunque proseguire l’esercizio della funzione di responsabile tecnico nell’ex settore meccanico-motoristico o elettrauto senza il superamento del corso formativo integrativo che abilita alla meccatronica. In tal ultimo caso, avrebbe comunque termine entro il 4 gennaio 2023 per effettuare il corso formativo integrativo in parola, così come previsto per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni, e dimostrare tale ulteriore requisito posseduto).
In considerazione di quanto premesso, entro il 4 gennaio 2023, le imprese e i relativi Responsabili Tecnici dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, dimostrando alternativamente:
• il possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92 (anche rivalutando l’eventuale titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto);
• la frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti.
Si specifica che tali percorsi “ridotti” sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 5 gennaio 2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute e, di conseguenza, per abilitare l’impresa.
Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli.
Per la regolarizzazione della propria posizione l’impresa, in persona del titolare se impresa individuale o del legale rappresentante se si tratta di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n. 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione Unica al Registro delle imprese per la riqualificazione dell’attività in “Meccatronica” ed allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali (si veda modello allegato). Con la medesima pratica telematica deve essere altresì comunicata la cessazione dell’attività precedente (cioè quella di meccanica/motoristica e/o elettrauto).
Nel riquadro Note (XX) del modello I2 o UL (per le imprese individuali) o del modello S5 o UL (per le società) finalizzato alla comunicazione della cessazione dell'attività precedente (di meccanica/ motoristica o elettrauto) occorre indicare la seguente dicitura: "Riconoscimento della sezione meccatronica - Legge n. 224/2012”.
Decorso inutilmente il termine del 4 gennaio 2023, senza l’adeguamento alla norma, il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa, per cui quest’ultima dovrà comunicare la cessazione della propria attività, pena l’avvio di un procedimento d’inibizione alla prosecuzione della stessa.
Si rammenta, infine, che il 4 gennaio 2023 rappresenta altresì la data di scadenza del periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte - alla data del 5 gennaio 2013 - ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92, così come modificata dalla legge 224/2012, per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi previsti.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, Rag. Giuseppe Costanzo (tel. 0832684284; e-mail giuseppe.costanzo@le.camcom.it).